Ai sensi degli artt. 5-6 T.U. 297/’94, i Consigli di classe/sezione risultano così composti:
- nella scuola dell’infanzia, dai docenti delle sezioni dello stesso plesso;
- nella scuola primaria, dai docenti di classi parallele o dello stesso ciclo;
- nella scuola secondaria, dai docenti di ogni singola classe.
Rientrano nella composizione del consiglio anche i docenti di sostegno. Fanno altresì parte del consiglio:
- nella scuola dell’infanzia e primaria, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate;
- nella scuola secondaria di primo grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni per ciascuna classe;
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori della classe.
I consigli di classe o di interclasse sono presieduti dal dirigente scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei docenti membri del consiglio stesso. Per prassi consolidata, non prevista dal T.U., i capi d’istituto nominano per tutto l’anno un docente coordinatore, incaricandolo di presiedere in loro vece il consiglio, nonché un docente segretario.
I consigli si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario di lezione, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nonché agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Le competenze relative al coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano ai consigli con la sola presenza dei docenti